Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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T.U. 13/01/2006

Art. 80 (Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni) (art. 29, comma 2, l. n. 109 del 1994)

1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Relazione all’articolo 80 Viene riprodotto l’art. 29, comma 2, l. n. 109 del 1994, estendendolo anche alle spese per inviti e comunicazioni in generale.

Art. 81 (Criteri per la scelta dell’offerta migliore) (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 23, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 24, d.lgs. n. 158 del 1995) 1 Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2 Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta. 3 Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazio- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. ne all’oggetto del contratto. Relazione all’articolo 81 Per criteri di aggiudicazione si intendono i criteri di selezione delle offerte, dopo che sono stati selezionati gli offerenti con le c.d. procedure di aggiudicazione. Nella direttiva n. 18, sono regolati dall’art. 53, che, confermando l’opzione delle precedenti direttive, indica due soli criteri, quello del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’articolo in commento recepisce la direttiva, e lascia alle stazioni appaltanti la scelta tra i due criteri di aggiudicazione, nel rispetto delle statuizioni di Corte di Giustizia CE, sez. II, 7 ottobre 2004, C– 247/2002, che ha dichiarato non conforme al diritto comunitario l’art. 21, co. 1, l. 11 febbraio 1994, n. 109, nella parte in cui non consente alle amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure aperte e ristrette, di scegliere caso per caso tra il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Giova sul punto ricordare che uno dei criteri direttivi della norma delegante di cui all’art. 25, l. n. 62 del 2005, è proprio l’adeguamento della normativa alla sentenza citata della Corte di giustizia. Il comma 3, codifica un principio generale, che nella concreta applicazione può ingenerare dubbi e contenzioso, e cioè che anche una offerta formalmente valida, e che sia, comparata alle altre in gara, la migliore di quelle presentate, potrebbe in concreto non essere conveniente o appropriata. In tale ipotesi va affermato il potere dell’amministrazione di non procedere ad aggiudicazione.

Art. 82 (Criterio del prezzo più basso) (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 23, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 24, d.lgs. n. 158 del 1995; artt. 89 e 90, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue. 2 3 Il bando di gara stabilisce: 4 a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso 5 sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; 6 b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso 7 sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 8 9 Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato 10 mediante offerta a prezzi unitari. 11 12 Le modalità applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento. Relazione all’articolo 82 Il criterio del prezzo più basso viene disciplinato nel presente articolo in conformità alla direttiva comunitaria e al diritto nazionale vigente.

Art. 83 (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 23, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 24, d.lgs. n. 158 del 1995) 1 Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il 2 bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti all’oggetto del contratto, quali, 3 a titolo esemplificativo: 4 a) il prezzo; 5 b) la qualità; 6 c) il pregio tecnico; 7 d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 8 e) le caratteristiche ambientali; 9 f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 10 g) la redditività; 11 h) il servizio successivo alla vendita; 12 i) l’assistenza tecnica; 13 l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; 14 m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; 15 n) la sicurezza di approvvigionamento; T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 16 o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di 17 aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 18 19 Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il documento descrittivo, elencano i 20 criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche 21 mediante una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. 22 23 Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per 24 ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara, o nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo 25 competitivo, nel documento descrittivo, l’ordine descrescente di importanza dei criteri. 26 27 Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i subcriteri e i sub 28 pesi o i sub punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilire i criteri e subcriteri e i 29 subpesi e i subpunteggi tramite la propria organizzazione, provvede a nominare la commissione di 30 gara con la delibera a contrarre, affidando ad essa l’incarico di redigere i criteri subcriteri, pesi e 31 subpunteggi, che verranno indicati nel bando di gara. Il provvedimento di nomina dei commissari e 32 l’atto di costituzione della commissione sono sottratti alla pubblicità e all’acceso fino alla scadenza 33 del termine indicato nel bando per la presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice, 34 prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui 35 si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il 36 massimo prestabiliti dal bando. 37 38 Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a cia- scun elemento dell’offerta, le 39 stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro 40 numerico finale l’offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, 41 distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e 42 forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del 43 Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, in quanto compatibili con il presente codice. Relazione all’articolo 83 L’articolo in commento recepisce le prescrizioni della direttiva in tema di offerta economicamente più vantaggiosa. La disciplina comunitaria è stata recepita fedelmente. Il comma 4 dell’articolo in commento affronta la questione della possibilità, per la commissione di gara, di specificare i criteri di valutazione previsti nel bando, scindendoli in sub voci, cui attribuire sub pesi e sub punteggi. Si è preferito ridurre il più possibile il margine lasciato alla commissione di gara, essendo già annunciata, sul punto, una condanna dell’Italia, su rinvio pregiudiziale di Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5033, in Cons. Stato, 2004, I, 1524), che ha rimesso alla Corte di giustizia alcune questioni di compatibilità comunitaria della normativa nazionale in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte in cui lascia margine alle scelte discrezionali della commissione nella specificazione dei criteri di valutazione previsti dal bando. Il comma 5 tiene conto della circostanza che nell’ordinamento italiano si tende a circoscrivere il margine di discrezionalità nella individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso metodologie che consentono di individuare l’offerta migliore con un unico parametro numerico finale.

Art. 84 (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 92, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento. 2 La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 3 La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato direttamente dall’organo competente. 4 I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 5 Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 6 Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7 Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ. 8 I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono selezionati con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza. 1 Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale. 2 La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo quanto previsto dall’articolo 83, comma 4. 3 Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Relazione all’articolo 84 Viene generalizzata ed estesa a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, la previsione, contenuta nell’art. 21, l. n. 109 del 1994, della commissione giudicatrice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In conformità all’art. 21, l. n. 109 del 1994, sono disciplinati solo gli aspetti essenziali relativi alla composizione e all’operato della commissione, mentre gli aspetti di dettaglio relativi al procedimento che la commissione segue e alle modalità di nomina dei commissari, sono demandati al regolamento (v. ora art. 92, d.p.r. n. 554 del 1999). Ai commi 4 e 5, rispetto all’art. 21, che fissa un regime troppo rigido di incompatibilità, si suggerisce sia l’eliminazione di talune incompatibilità che appaiono eccessive e poco razionali, sia la riduzione del tempo di durata di talune incompatibilità. La codificazione di tale articolo comporta la abrogazione espressa dell’art. 92, commi 1, 2, 5, d.p.r. n. 554 del 1999.

 

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